Smart working, Confesercenti: bene linee guida ma occorre proroga modalità semplificata
Diritto alla disconnessione, organizzazione del lavoro senza un preciso orario, diritti sindacali da remoto, strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro e poi garanzie di sicurezza, parità di trattamento salariale, tra i generi e formazione anche in presenza. Questi alcuni dei punti principali dell’accordo guida per lo smart working nel settore privato, raggiunto tra le parti sociali e il Ministero del lavoro guidato da Andrea Orlando.
L’adesione al lavoro agile, dice il Protocollo, deve avvenire solo su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale. L’eventuale rifiuto del lavoratore dello smart working non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, nè rileva sul piano disciplinare
In sostanza l’avvio del lavoro agile nel settore privato richiede la stipulazione per iscritto dell’accordo individuale che deve prevedere: la durata dell’accordo (a termine o a tempo indeterminato), l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali; i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali; gli strumenti di lavoro; i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione; le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, l’attività formativa eventualmente necessaria, le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
“Riteniamo positivo il richiamo ai contratti collettivi ed all’Accordo individuale – che dovranno regolare lo smart working sulla base delle linee guida – e l’introduzione di incentivi pubblici per la promozione della contrattazione e per la formazione dei dipendenti. Incentivi che andrebbero estesi anche ai lavoratori autonomi che adotteranno lo smart working per i propri dipendenti” così Confesercenti. “Il lavoro agile è ben regolato solo se si assegna alla contrattazione collettiva una speciale funzione normativa. In questa prospettiva, riteniamo positiva la decisione di promozione del confronto tra le parti sociali per giungere a linee guida intersettoriali che rinviino alla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni più rappresentative il dettaglio di alcuni aspetti. Senz’altro utile è anche l’impegno per una netta semplificazione degli obblighi di comunicazione in capo alle imprese. Rimane, però, la necessità di una proroga della modalità ‘semplificata’ di accesso allo smart working, varata con la pandemia e in scadenza il 31 dicembre: serve un intervento che faccia chiarezza su cosa succede dopo questa data”.