Imu seconda casa: ecco quando l’imposta è ridotta
Dal 2020 l’Imu e la Tasi sono state unificate nella nuova Imu. L’imposta sugli immobili non si paga sull’abitazione principale a meno che non rientri nelle categorie catastali di lusso o di pregio /A1, A8 e A9) e sulle seconde casa indipendentemente dalla classificazione al Catastato. Ci sono però dei casi in cui si può pagare un’imposta ridotta.
Nel dettaglio si può fruire della riduzione Imu in caso di seconda casa:
• inagibile o inabitabile e quindi non utilizzabile: qui è prevista la riduzione del 50 per cento della base imponibile
• storica o artistica per i quali è prevista la riduzione del 50 per cento,
• in comodato a un componente della famiglia entro il 2° grado, nella quale il comodatario abbia la sua residenza abituale e il comodante non sia proprietario di altra abitazione nel territorio italiano, oltre quella, eventualmente, di residenza nello stesso comune. Anche in questo caso, sconto del 50%.
• locata con contratto a canone concordato, la cui agevolazione prevista arriva addirittura al 75%.
Quindi se la seconda abitazione di proprietà sia inagibile, inabitata, data in comodato ad un parente (figli o genitori), data in affitto ad un canone concordato, è un immobile storico o artistico, o appartiene ad un proprietario non residente in Italia, si ha diritto ad una riduzione dell’Imu. Tuttavia deve essere il proprio Comune a decidere questi casi di riduzione.
Quindi per capire se si può pagare meno di Imu, le cui scadenze sono il 16 giugno per l’acconto e il 16 dicembre per il saldo a conguaglio, per prima cosa occorre verificare il regolamento del proprio Comune. Se ad esempio siamo proprietari di una seconda casa che abbiamo affittato con contratto di locazione a canone concordato, abbiamo diritto ad una riduzione della base imponibile sui cui calcolare l’Imu del 75%%. Tuttavia la riduzione non è automatica visto che, secondo il Crescita, occorre inviare una dichiarazione per l’agevolazione Imu e Tari, che attesta i requisiti e la cui presentazione va fatta entro il 30 giugno 2021, per le imposte dell’anno appena trascorso, con modulistica fornita dallo stesso Comune.
In caso di inagibilità o inabitabilità, alla richiesta di esenzione andrà però allegato il certificato di un tecnico abilitato oppure – come ha stabilito la Corte di Cassazione lo scorso 21 gennaio – è sufficiente un’autocertificazione in cui si dichiara l’impossibilità di utilizzare l’immobile e quindi si richiede la riduzione del 50% della tassazione sull’immobile inutilizzato.