Libretti al portatore: entro il 31 dicembre obbligo di estinzione per norme antiriciclaggio
Entro il 31 dicembre i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti. Lo ha ricordato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, spiegando che la decisione è legata alle norme antiriciclaggio. Già a decorrere dal 4 luglio 2017, banche e Poste italiane devono emettere esclusivamente libretti di deposito nominativi. Dalla stessa data i libretti bancari o postali al portatore non possono più essere trasferiti da un portatore ad un altro.
Cosa fare se si è in possesso di un libretto al portatore?
Entro il 31 dicembre il portatore deve presentarsi agli sportelli della banca o di Poste italiane che hanno emesso il libretto e scegliere una delle tre seguenti modalità di estinzione:
– chiedere la conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo;
– trasferire l’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo;
– chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto.
Cosa accade a chi si attiva entro la scadenza?
A partire dall’1 gennaio 2019 i libretti al portatore saranno inutilizzabili. Ciò significa che banche e Poste italiane non potranno dar seguito a richieste di movimentazioni sui predetti libretti e, fermo restando l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, saranno obbligate a effettuare una comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, che applicherà al portatore “fuori tempo massimo” una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.
Banche e Poste italiane dovrebbero provvedere a informare la propria clientela e diffondere le disposizioni in materia di estinzione dei libretti al portatore.