Pensioni, ecco come funziona la rivalutazione. L’Inps chiarisce
Attraverso la circolare n. 20 del 10 febbraio 2023, l’Inps ha fornito i primi chiarimenti sulle rivalutazioni delle pensioni che superano quattro volte il minimo.
L’istituto, attraverso questa comunicazione ufficiale, ha informato i pensionati che, con la Legge di Bilancio 2023, la rivalutazione delle pensioni ha modificato il valore degli assegni erogati ai diretti interessati, che percepiscono degli importi superiori a quattro volte il minimo.
All’interno della circolare dell’Inps, inoltre, viene riportata una tabella nella quale vengono riportati gli indici di perequazione da attribuire e gli importi complessivi, che verranno erogati. E, soprattutto, vengono indicati gli importi garantiti ai diretti interessati.
Pensioni, la circolare dell’Inps
Di particolare importanza, per i pensionati, è la circolare n. 20 del 10 febbraio 2023 dell’Inps, che ha provveduto a spiegare nel dettaglio come funziona la rivalutazione delle pensioni nel 2023.
La misura è stata prevista per quanti stiano ricevendo un importo cumulato inferiore a quattro volte rispetto al trattamento minimo, che era in pagamento nel corso del 2022.
Stiamo parlando, in estrema sintesi, delle pensioni inferiori a 2.101,52 euro al mese.
L’importanza del documento appena emanato dall’Inps consiste nei chiarimenti, che vengono forniti per le pensioni che superano la soglia che abbiamo appena visto.
L’istituto ha, infatti, ricordato che la rivalutazione viene applicata basandosi sul cosiddetto cumulo perequativo.
Questo significa, in altre parole, che vengono considerate come un unico trattamento tutte le pensioni che un determinato soggetto riceve, anche se erogate da enti diversi dall’Inps e che sono presenti nel casellario centrale delle pensioni.
I diretti interessati, i quali hanno intenzione di determinare l’importo complessivo che deve essere preso come base per la perequazione, devono prendere in considerazione tutti gli assegni percepiti mensilmente.
Almeno quelli che arrivano dai soggetti presenti nel casellario centrale delle pensioni.
Non devono, invece, essere considerati le seguenti prestazioni:
- assegni derivanti dalle assicurazioni facoltative, come Vobis, Iobis, Vmp e Imp;
- pensioni a carico del Fondo clero ed ex Enpao (Cl, Vost);
- indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale (Indcom);
- prestazioni a carattere assistenziale (As, Ps, Invciv);
- pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice (legge 206 del 3 agosto 2004);
- prestazioni di accompagnamento a pensione, le quali non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
- pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse per il mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato.
Gli altri chiarimenti della circolare
La circolare n. 20 dell’Inps, inoltre, ha provveduto a chiarire che “per le pensioni in totalizzazione e cumulo, la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione“.
In questo caso, i diretti interessati dovranno necessariamente tenere conto di quanto è stato stabilito all’interno del Decreto emanato dal Mef lo scorso 10 novembre 2022.
In questo documento, infatti, è stato stabilito che la percentuale di variazione del calcolo per la perequazione prevista nel corso del 2022 deve essere calcolato nella misura del 7,3% a partire dal mese di gennaio 2023.