Fino a 1.007 euro le pensioni non possono essere pignorate
Fino ad un importo pari a 1.007 euro al mese le pensioni non possono essere pignorate. Nel 2023 è stato rivisto il limite di pignorabilità degli assegni previdenziali collegati direttamente all’assegno sociale. A comunicarlo è stato direttamente l’Inps, attraverso la circolare n. 28/2023. Il nuovo limite risulta essere efficace dallo scorso 22 settembre 2023, da quando il minimo vitale è passato da una volta e mezzo a due volte l’assegno sociale, che corrisponde appunto a 503,27 euro dallo scorso mese di gennaio 2023.
Attraverso questa comunicazione, con la quale si rendono noti gli importi sotto i quali sono impignorabili le pensioni, l’Inps si basa direttamente sul Decreto Legge Aiuti Bis (Dl 115/2022): l’istituto di previdenza, infatti, sta provvedendo a rimodulare o azzerare gli importi sospesi dal rateo di ottobre 2022, che si riferiscono ad alcuni procedimenti pendenti. A questo punto, ora come ora, arriveranno anche il rimborso di quanto è stato trattenuto ai pensionati.
Pensioni, come è intervenuto il Dl Aiuti bis
Attraverso il Dl Aiuti bis il legislatore ha apportato alcune modifiche all’articolo 545 del Codice di Procedura Civile, al cui comma 7 viene normato il limite di pignorabilità delle pensioni. La normativa, che era rimasta in vigore fino al 21 settembre 2022, prevedeva che il suddetto limite fosse pari all’assegno sociale mensile, incrementato della metà. La legge, inoltre, stabiliva che questo limite fosse applicato ad ogni singola somma, con la parte eccedente che poteva essere pignorata a norma di legge.
Nella circolare dell’Inps si legge che, grazie al Decreto Legge 115/2022, “è stato rivisto il limite di pignorabilità delle pensioni collegato all’ammontare dell’assegno sociale che, invece di essere pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà è, oggi, corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale“.
Tra le novità più importanti, che sono state introdotte, vi è anche il limite minimo di 1.000 euro.
Da quando partono le nuove regole
Il nuovo limite di pignorabilità delle pensioni è partito dallo scorso 22 settembre 2022, quando la legge di conversione è entrata ufficialmente in vigore. Le novità hanno effetto sui procedimenti esecutivi pendenti. L’Inps, nella propria circolare, ha specificato e sottolineato che “quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’Inps, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata“.
In estrema sintesi non viene data alcuna rilevanza alla data di notifica dell’atto di pignoramento. L’Inps ha infatti spiegato che la data di notifica dell’ordinanza di assegnazione precedente al 22 settembre 2022 deve essere configurato come un semplice atto perfezionativo del pignoramento presso terzi, anche quando il provvedimento giudiziario sia rimasto in attesa di esecuzione alla menzionata data, in forza di procedure esecutive già attive sul trattamento pensionistico.
L’Inps ha quindi sottolineato che, attualmente, le varie sedi dell’istituto stanno provvedendo alla verifica degli importi che sono stati accantonati. Gli uffici preposti analizzeranno le varie posizioni ed effettueranno gli eventuali ricalcoli. Gli eventuali importi trattenuti in applicazione dell’atto di pignoramento fino al rateo della pensione di settembre 2022 vengono accantonati fino all’arrivo della notifica dell’ordinanza di assegnazione. Gli importi della pensione, che sono stati accantonati dal mese di ottobre 2022 e che soggiacciono all’innalzamento della soglia limite di pignorabilità fissata dalla nuova norma, sono oggetto di rimodulazione o azzeramento. Verranno, quindi, rimborsati.