Imu seconda casa: quando si può pagare in misura scontata
L’Imu deve essere pagata sulla seconda casa. Può capitare, però, che questa imposta possa essere versata in misura ridotta: cerchiamo di capire quando è possibile pagare di meno.
Ricordiamo, infatti, che i contribuenti possessori di una seconda casa, il prossimo 16 giugno dovranno passare alla cassa per effettuare il pagamento della prima rata o dell’intero importo dell’Imu 2023.
Ma vediamo come funziona il pagamento e come si debbano comportare i diretti interessati.
Imu, la tassa sulla casa
Ad introdurre – o più correttamente a reinserire – la tassa sulla casa è stata la Manovra Salva Italia del 2011.
L’Imu è un tributo che deve essere pagato a livello comunale da parte di quanti siano proprietari di immobili.
Dal pagamento di questo tributo sono escluse le abitazioni principali, con l’eccezione di quelle di lusso classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9.
Questo significa, in estrema sintesi, che tutte le secondo case sono generalmente soggette al pagamento dell’Imu.
Esistono, però, dei casi nei quali i contribuenti hanno la possibilità di chiedere l’esonero dal pagamento dell’Imu e situazioni nelle quali il titolare ha il diritto di ottenere uno sconto sull’imposta principale.
Uno dei casi per i quali è possibile ottenere – a seguito di un’esplicita richiesta – la riduzione dell’Imu del 50% è il caso in cui l’immobile risulti essere inabitato o inagibile.
Attraverso l’ordinanza n. 8592/2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che “ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla I.n. 214 del 2011) in tema di IMU e nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente qualora lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune”.
È importante sottolineare che l’attestazione di inagibilità o inabitabilità deve essere prodotta direttamente da un tecnico abilitato.
In alternativa il contribuente può autocertificare la situazione dell’immobile.
L’attestazione o l’autocertificazione valgono per tutto il periodo in cui permangono le suddette condizioni.
Situazione simile vale anche per la Tari: ovviamente l’immobile si deve trovare nelle stesse ed identiche condizioni.
La documentazione deve necessariamente essere presentata entro e non oltre il 30 giugno successivo al periodo a cui si riferisce la tassa.
Altri casi in cui si può pagare in misura ridotta
I contribuenti hanno la possibilità di chiedere una riduzione, sempre al 50%, quando l’immobile è stato dato in comodato d’uso gratuito, con un contratto regolarmente registrato. L’immobile deve essere stato dato a figli o genitori che lo utilizzano come abitazione principale. Una terza possibilità, inoltre, è quella garantita a quanti diano in affitto l’immobile con un canone di locazione a contratto concordato: in questo caso la riduzione Imu sarà del 75%.
È possibile pagare l’imposta in forma ridotta nel caso in cui la seconda casa sia un immobile di interesse storico ed artistico. Per sapere quali specifiche debba rispettare l’immobile è necessario consultare l’articolo 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Nel caso in cui l’immobile dovesse rientrare tra quelli definiti nel suddetto articolo, è possibile ottenere una riduzione del 50%. Anche in questo caso è necessario presentare la richiesta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello per il quale si calcola l’imposta.