Piattaforme online: i nuovi obblighi per il tracciamento dei redditi
Per coloro che vendono o affittano online, è ora richiesto un nuovo obbligo di comunicazione dati nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Questo obbligo mira a facilitare lo scambio di informazioni tra le varie Amministrazioni fiscali. Sono state divulgate le procedure e i termini relativi alle piattaforme online attive in diversi settori, come quello dell’e-commerce, delle locazioni, dei servizi e del noleggio di mezzi di trasporto.
Entro il 31 gennaio 2024, i gestori delle piattaforme digitali residenti in Italia e, in determinate condizioni, i gestori stranieri non appartenenti all’Unione Europea (Fpo) devono segnalare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle vendite di beni e servizi effettuate dagli utenti attraverso i loro siti e app.
Entro il successivo 29 febbraio, l’Agenzia delle Entrate italiana condividerà tali informazioni con le autorità degli altri paesi dell’Unione Europea, in base al paese di residenza del venditore, ottenendo a sua volta informazioni relative ai venditori (sia persone fisiche che giuridiche) residenti in Italia.
I soggetti che devono comunicare i propri pagamenti
Grazie a un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, diventa così operativa la direttiva europea conosciuta come Dac7 che disciplina lo scambio automatico delle informazioni sul reddito dei venditori che operano tramite piattaforme digitali. Questa direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano attraverso il Decreto Legislativo n. 32/2023.
In particolare, la normativa identifica come soggetti obbligati alla comunicazione i gestori di “piattaforme”, comprendendo tutti i software accessibili agli utenti, inclusi i siti web o loro parti e le applicazioni, anche mobili, che consentono ai venditori di interagire con altri utenti per svolgere un’attività rilevante per gli stessi utenti.
Rientrano in questa categoria anche coloro che hanno accordi con siti web o piattaforme online che prevedono la riscossione e il pagamento di un corrispettivo legato all’attività svolta.
Per chi scatta l’obbligo
In particolare, sono soggette all’obbligo di comunicazione le attività legate a:
- E-commerce
- Affitto di beni immobili
- Offerta di servizi personali
- Noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto
Al contrario, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), per i quali l’amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati. Inoltre, sono esclusi i “piccoli inserzionisti”, ossia venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti”, e l’importo totale del corrispettivo versato o accreditato non supera i 2mila euro nell’anno.
I dati da comunicare
I gestori di piattaforma soggetti all’obbligo di comunicazione devono inviare all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e nei termini previsti, informazioni come il codice fiscale o l’identificativo di Imposizione Nazionale (IIN) del soggetto che effettua la comunicazione, l’indirizzo di posta elettronica e il codice fiscale italiano dei venditori oggetto di comunicazione a cui si riferiscono le informazioni.
Al fine di dimostrare l’esenzione, i gestori di piattaforma esclusi dall’obbligo devono comunicare le seguenti informazioni attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
- Denominazione.
- Codice fiscale.
- Stato membro di residenza.
- Domicilio fiscale individuato ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
- Indirizzi elettronici, inclusi i siti web.
- Attestazione sotto la propria responsabilità del motivo di esclusione.
- Anno per cui si ritiene di essere esclusi.
Modalità e termini comunicazione
La comunicazione deve essere completata entro il 31 gennaio 2024.
Nel frattempo, l’Amministrazione finanziaria si occuperà di verificare la corretta presentazione delle comunicazioni attraverso un processo di controllo. Di conseguenza, sarà rilasciata una certificazione con esito positivo o esito negativo (scarto). Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta sarà disponibile entro cinque giorni lavorativi successivi alla protocollazione del file.
In caso di esito negativo, i soggetti obbligati dovranno effettuare un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare entro il 31 dicembre. Le posizioni inviate successivamente saranno considerate tardive ma comunque acquisite.
Successivamente, le informazioni saranno comunicate dall’Agenzia delle Entrate alle altre Autorità Competenti degli Stati membri di residenza dei venditori oggetto di comunicazione. Se i venditori forniscono servizi di locazione di beni immobili, le informazioni saranno inviate alle Autorità competenti degli Stati membri in cui i beni immobili sono situati. Questo avverrà entro i due mesi successivi alla conclusione del periodo di comunicazione cui le informazioni si riferiscono, confermando il primo scambio con le autorità estere entro il 29 febbraio 2024.