Modelli IVA 2024, via libera agli invii: le novità di quest’anno e come evitare gli errori
La stagione per l’invio della dichiarazione Iva annuale 2024, relativa al periodo d’imposta 2023, è ufficialmente iniziata oggi. Dopo il provvedimento n. 8230 del 15 gennaio sull’approvazione del modello e il n. 19397 del 26 gennaio sulla pubblicazione delle specifiche tecniche, ora è possibile trovare i software di compilazione e controllo sul sito istituzionale dell’Agenzia. Il canale per l’invio delle dichiarazioni è stato ufficialmente aperto.
Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024. Le dichiarazioni inviate entro novanta giorni dalla scadenza sono considerate valide, con l’eccezione dell’applicazione delle sanzioni previste. D’altra parte, le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a novanta giorni sono considerate omesse, ma costituiscono una base per la riscossione dell’imposta eventualmente dovuta.
I modelli IVA e BASE
I provvedimenti spiegano dettagliatamente i seguenti modelli IVA insieme alle relative istruzioni; il modello IVA/2024, che include:
- Frontespizio con informativa sul trattamento dei dati personali.
- Quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ.
E il modello IVA BASE/2024, composto da:
- Frontespizio con informativa sul trattamento dei dati personali.
- Quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT
I modelli devono essere presentati esclusivamente in forma telematica, direttamente dal dichiarante o tramite un intermediario; può anche essere inviata attraverso altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato) e mediante società appartenenti al gruppo, in conformità all’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
La presentazione si considera effettuata nel giorno in cui l’Agenzia delle Entrate riceve i dati. La prova della presentazione è attestata dalla comunicazione che certifica la ricezione dei dati, la quale viene rilasciata sempre attraverso canali telematici.
Le novità di quest’anno
L’Agenzia ha apportato modifiche ai modelli IVA per allinearli alle nuove normative e semplificarne la compilazione. È stata introdotta una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale destinata ai contribuenti che, nel corso dell’anno, hanno determinato l’imposta seguendo le regole generali della disciplina IVA. È stato approvato il Modello IVA Base/2024, alternativo al Modello IVA/2024. Tuttavia, si prevede che con un prossimo provvedimento saranno definite le specifiche tecniche per la trasmissione delle dichiarazioni.
Il Modello di dichiarazione annuale IVA 2024 è destinato alla presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2023. È obbligatorio presentare la dichiarazione IVA nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 aprile 2024. Dopo l’invio del modello tramite il servizio telematico, viene generato un messaggio di conferma che attesta la ricezione del file. Successivamente, viene fornita un’altra comunicazione sull’esito dell’elaborazione dei dati inviati. In caso di assenza di errori, questa comunicazione conferma la corretta presentazione della dichiarazione.
Come compilare i modelli
Il nuovo modello ha apportato alcune modifiche significative nei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO è stata introdotta la possibilità per le imprese oleoturistiche di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione IVA e del reddito nei modi ordinari. Nel dettaglio, nella sezione 3, rigo VO36, destinato ai soggetti impegnati nell’attività oleoturistica, è stata aggiunta una casella per segnalare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.
La casella 1 deve essere selezionata dai soggetti oleoturistici che hanno scelto la detrazione dell’IVA e la determinazione del reddito secondo le modalità ordinarie, comunicando quindi di non adottare il regime forfetario. Si ricorda che questa opzione è vincolante per un triennio e rimane valida fino a revoca.
La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione. Il rigo VA16, dedicato ai soggetti che hanno beneficiato delle misure agevolative di sospensione dei versamenti durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, è stato eliminato. Nel quadro VE, sezione 1, è stata introdotta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4, dedicato alle operazioni attive con una percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. Il rigo relativo alle operazioni attive con una percentuale di compensazione del 9,5% è stato eliminato.
Cosa succede si ritarda ad inviare o si sono fatti errori
Per la mancata, incompleta o inesatta comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, è prevista una sanzione fissa che va da 500 a 2.000 euro. Tuttavia, tale sanzione può essere ridotta della metà se la trasmissione della comunicazione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza. In alternativa, la sanzione sarà ridotta del 50% se, entro lo stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati. Queste disposizioni sono regolate dall’articolo 11, comma 2-ter, del Decreto Legislativo n. 471/97.
Le istruzioni sulla compilazione della comunicazione, specificano che per correggere eventuali errori o omissioni è possibile presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale.
Tuttavia, qualora la correzione debba avvenire successivamente, questa deve essere effettuata direttamente nella dichiarazione, compilando il Quadro VH. Pertanto, se la dichiarazione è stata presentata senza effettuare la necessaria correzione, è necessario regolarizzare le irregolarità o omissioni presentando una dichiarazione integrativa.