Certificazione Unica, slitta al 31 ottobre l’invio per gli autonomi
Slitta l’invio delle Certificazioni Uniche (CU) relative ai redditi di lavoro autonomo con partita Iva al 31 ottobre. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate in una nota, in risposta a diverse richieste di chiarimenti relative all’estensione della dichiarazione precompilata anche a persone diverse da dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita Iva. Inizialmente la data doveva essere il 16 marzo, anche se cadendo quest’anno di sabato il giorno ultimo era stato fissato al 18.
Le Certificazioni Uniche dovranno così essere presentate entro il 31 ottobre 2024, che coincide con la scadenza per l’invio del modello 770. Tuttavia, a partire dal 2025, l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili tramite il modello 730 o il modello Redditi Persone Fisiche dovrà essere completato entro il 16 marzo.
I termini di invio delle Certificazioni Uniche
In linea generale, le Certificazioni Uniche (CU) contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il mese di ottobre, congiuntamente al modello 770. Tuttavia, la scadenza canonica del 16 marzo – che nel corrente anno è slittata al lunedì 18, essendo il 16 un sabato – ha implicato che le Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi fossero escluse, almeno fino all’anno precedente.
L’introduzione quest’anno del modello Redditi precompilato per le partite IVA ha sollevato diversi dubbi, in quanto di fatto rende impossibile trasmettere entro il 18 marzo le relative Certificazioni Uniche. La risoluzione pubblicata dall’Agenzia delle Entrate ha confermato che la scadenza per le CU contenenti redditi di lavoro autonomo professionale viene posticipata a metà marzo, con una deroga limitata al solo 2024. Per quest’anno quindi non cambierà nulla, ma a partire dalle CU relative all’anno d’imposta 2024 l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 o il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.
Nonostante questo cambiamento dell’ultimo momento, l’Agenzia delle Entrate invita comunque tutti i soggetti interessati a “attivarsi per trasmettere le Certificazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 18 marzo, poiché, in tal modo, potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale (Caf e professionisti), seppur in forma sperimentale, agevolandoli così nell’adempimento dichiarativo”.
Soddisfazione per il Consiglio dei commercialisti
Una decisione appoggiata anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il presidente della categoria, Elbano de Nuccio, ha evidenziato che nei giorni scorsi anche sulla base di segnalazioni provenienti da parte di numerosi iscritti, il CNDCEC si è attivato per richiedere un maggiore termine per l’invio delle Certificazioni uniche relative ad autonomi e intermediari in scadenza il 18 marzo. Ciò in considerazione delle novità introdotte in tema di dichiarazione precompilata che, nella sostanza, anticipano il termine di presentazione delle CU rispetto a quello che si era consolidato negli anni precedenti.
Per Salvatore Regalbuto, consigliere nazionale tesoriere delegato alla fiscalità, la dichiarazione precompilata per gli autonomi, può essere uno strumento utile soprattutto per intercettare eventuali disallineamenti tra i dati delle scritture contabili e quelli risultanti all’Agenzia delle Entrate. “Necessita però di un percorso di affinamento e perfezionamento e, non a caso, è stata introdotta in via sperimentale. L’odierno provvedimento è particolarmente apprezzabile, quindi, perché evita congestionamenti in un anno che sarà fortemente interessato dalle novità introdotte dalla riforma tributaria. Peraltro, nell’ambito dei percorsi correttivi ai decreti attuativi già emanati, proporremo termini più congrui per la trasmissione delle CU e la messa a disposizione della precompilata per i titolari di partite Iva”.