Finanza Personale Luce e gas: Arera, dal 2025 in campo più garanzie per i consumatori

Luce e gas: Arera, dal 2025 in campo più garanzie per i consumatori

20 Novembre 2024 16:55

In arrivo nuove regole per tutelare gli utenti di luce e gas in caso di modifiche contrattuali, telemarketing e teleselling. Dal 1° gennaio, entreranno in vigore nuove disposizioni stabilite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) per garantire maggiore trasparenza e protezione agli utenti. Le nuove norme riguarderanno sia la sottoscrizione di contratti di energia elettrica e gas conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza, come quelli stipulati telefonicamente, sia le modifiche contrattuali apportate dai fornitori. L’obiettivo è offrire maggiori garanzie durante tutto il ciclo contrattuale, migliorando la chiarezza e la sicurezza per i consumatori.

A stabilirlo è la delibera 395/2024/R/com di Arera, presentata nei giorni scorsi alle associazioni dei consumatori nell’ambito del Tavolo di confronto sul superamento delle tutele di prezzo.

Le nuove regole per i venditori di energia elettrica e gas

Tra le principali novità introdotte dall’Arera, i venditori di energia elettrica e gas saranno obbligati, nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza, a fornire ai clienti domestici, se disponibili, strumenti di comunicazione elettronica che permettano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole. Tali strumenti dovranno riportare data e ora delle comunicazioni. Per i contratti telefonici, il consenso sarà valido solo se il cliente confermerà di aver ricevuto il documento scritto contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole accessibile. Inoltre, per i contratti stipulati durante visite non richieste (come il “porta a porta”) o escursioni commerciali organizzate, il diritto di ripensamento sarà esteso da 14 a 30 giorni.

“Negli ultimi anni molti contratti di energia e gas sono stati oggetto di modifiche, sia in esito ai processi di definitiva liberalizzazione, sia a causa degli aumenti imprevedibili dei prezzi, dovuti prima alla fine del Covid e poi al conflitto in Ucraina e alle conseguenti tensioni sui mercati – dichiara Stefano Besseghini, presidente Arera – Le novità del Codice commerciale mirano a riequilibrare il rapporto che si è venuto a creare tra operatori e consumatori in conseguenza di questi fenomeni, con l’introduzione di ulteriori strumenti di tutela che rappresentano un ulteriore segno della crescita di attenzione verso i clienti”.

Novità in arrivo nei contratti

Un’altra importante modifica riguarda le comunicazioni sulle variazioni contrattuali, inclusi rinnovi e modifiche unilaterali. Queste dovranno essere fornite su un supporto durevole precedentemente accettato dal cliente e rispettare specifici criteri regolatori. Inoltre, dovranno essere separate da altre comunicazioni, come quelle commerciali, e in caso di comunicazioni telematiche, l’intestazione dovrà coincidere con l’oggetto del messaggio trasmesso. Per le comunicazioni telematiche, inoltre, l’intestazione dovrà coincidere con l’oggetto del messaggio trasmesso, assicurando chiarezza e trasparenza.

Le variazioni unilaterali e i rinnovi dovranno essere notificati con un preavviso di almeno tre mesi. Solo in caso di variazioni unilaterali che comportino una riduzione dei costi per il cliente, il termine di preavviso potrà essere ridotto a un mese. In caso di mancato rispetto dei tempi di preavviso, il venditore sarà tenuto a corrispondere un indennizzo automatico al cliente, garantendo un ulteriore livello di protezione per i consumatori.

Più tutele per i consumatori

In caso di controversie legate alla validità di variazioni unilaterali o rinnovi contrattuali, l’onere della prova dell’invio e della corretta ricezione dell’atto spetta al venditore, assicurando così una maggiore tutela per i consumatori.

Inoltre, Arera ribadisce la responsabilità dei venditori nel garantire il rispetto del Codice di condotta commerciale e dei diritti dei clienti, anche per le attività di telemarketing e teleselling affidate a terzi. Questa responsabilità si applica indipendentemente dalle tecnologie o dalle modalità organizzative utilizzate per promuovere e concludere i contratti, rafforzando ulteriormente la protezione dei consumatori.