Piano Colao, lavoro: ‘Consentire rinnovo contratti a tempo determinato in scadenza almeno per tutto il 2020’
“Molti lavoratori assunti con contratti a termine vedranno sopraggiungere la scadenza del termine e quindi la cessazione del contratto in questa fase di crisi. Si tratta quindi di cercare di salvaguardare quanto più possibile l’occupazione di questi lavoratori”. E’ quanto si legge nel piano Colao, che individua nelle Imprese e il Lavoro una delle sei aree in cui intervenire.
“In molti casi le aziende non avranno la possibilità o l’interesse a rinnovare o prorogare i contratti a termine, per mancanza di lavoro, in altri casi invece le aziende potrebbero tenere i dipendenti, ma, stante i limiti e vincoli legali dei contratti a termine, si trovano nell’impossibilità di proseguire i rapporti di lavoro a termine per il raggiungimento dei limiti massimi di durata o proroga. Le aziende in queste ipotesi normalmente, se sono interessate alla prosecuzione del rapporto di lavoro, procedono alla stabilizzazione dei lavoratori, con la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Questo difficilmente avverrà nella attuale situazione di incertezza, e quindi si perderanno molti posti di lavoro che potrebbero sopravvivere se ci fosse la possibilità di continuare ad utilizzare il lavoratore con un contratto a termine.
Azioni specifiche proposte.
a) I limiti nell’utilizzo dei contratti a termine che assumono rilievo rispetto al contesto descritto sono quelli relativi alla durata complessiva, 12 mesi o 24 in presenza di determinate causali, ed il numero massimo di proroghe consentite. Si tratta di allentare, in via temporanea, questi vincoli almeno per i contratti a termine in corso la cui scadenza sopraggiungerà entro il 2020, o appena scaduti dopo l’avvio del blocco.
b. Si potrebbe ipotizzare che il periodo dall’inizio del blocco al 31 dicembre 2020 sia neutralizzato rispetto al maturare del limite dei 24 mesi complessivi, consentendo la prosecuzione per un periodo significativo dei contratti a termine in corso o appena cessati.
c. Si potrebbe ipotizzare inoltre, per i contratti in scadenza entro il 31 dicembre 2020, la possibilità di una ulteriore proroga degli stessi anche se è stato già raggiunto il numero di proroghe massimo consentito, e comunque consentire la suddetta proroga eccezionale anche al di fuori delle condizioni (causali) previste dall’art. 19, comma 1 del Dlgs 81 del 2015. d. Tutto quanto qui previsto per i contratti a termine dovrebbe essere esteso anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato.