Scadenze fiscali, con la ‘pausa estiva’ tutto rimandato al 20 agosto
Anche l’agenzia delle entrate va in ferie ad agosto. Non proprio tutto il mese, ma più correttamente dal 1° al 20. La proroga feriale permette ai contribuenti di rimandare gli adempimenti e le scadenze fiscali di alcuni giorni, senza correre il rischio di vedersi addebitati delle sanzioni o degli interessi.
La pausa estiva delle scadenze fiscali non è una novità del 2024, ma si ripete periodicamente. La prassi è stata confermata quest’anno dal D. Lgs. n. 1/2024, che ha introdotto, tra le altre cose, anche la sospensione dell’invio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di alcune comunicazioni e di determinati solleciti. L’articolo 10 della norma che abbiamo citato ha previsto, infatti, che con la sola eccezione dei casi urgenti ed inderogabili, non potranno essere inviate delle comunicazioni che abbiano come oggetto dei controlli automatizzati o che siano scaturite da dei controlli formali delle dichiarazioni.
Ma vediamo un po’ come si traduce ai fini pratici la proroga estiva delle scadenze fiscali.
Scadenze fiscali, fino a quando tutto è sospeso
La proroga estiva delle scadenze fiscali dura dal 1° al 20 agosto. I contribuenti dovranno passare alla cassa proprio il 20 agosto per effettuare i versamenti con un Modello F24. Solo e soltanto per questo mese, la normale scadenza del 16 viene posticipata al 20, quando dovranno essere versati, ad esempio, i contributi previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti gestiti dall’Inps, relativi alle retribuzioni che sono state maturate nel corso del mese di luglio.
Sempre al 20 agosto i contribuenti dovranno versare i contributi per la gestione separata dei collaboratori da parte dei committenti, che sono stati corrisposti nel corso del mese di luglio ai seguenti professionisti:
- collaboratori occasionali con un reddito superiore a 5.000 euro l’anno;
- collaboratori con i quali sia stato sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- assegnisti e dottorati di ricerca.
La scadenza del 20 agosto è importante anche per i condòmini, che devono versare le ritenute d’acconto nel caso in cui avessero operato in qualità di sostituti d’imposta. Sempre lo stesso giorno deve essere versata l’Iva da parte dei contribuenti mensili – i quali verseranno quella di luglio – e di quelli trimestrali, che verseranno quella del secondo trimestre.
L’agenzia delle entrate sospende l’invio delle lettere
Tra le scadenze fiscali che vanno in pausa nel corso del mese di agosto ci sono anche quelle relative alle eventuali missive inviate dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso la tregua sarà più lunga, perché durerà dal 1° al 31 agosto. Durante questo periodo gli uffici tributari non potranno inviare:
- eventuali comunicazioni che hanno come oggetto gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni previsti dagli articoli 6-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54- bis del Dpr n. 633 del 1972;
- eventuali comunicazioni che abbiano come oggetto gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, che sono previsti dall’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973;
- eventuali comunicazioni che riguardino gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, previste dall’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004;
- le lettere di invito per l’adempimento spontaneo – stiamo parlando delle cosiddette lettere di compliance – che sono previste dall’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
La circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate, ad ogni modo, ha escluso dalla tregua estiva gli atti che sono ritenuti indifferibili ed urgenti, come, per esempio, quelli che corrono il rischio di andare in prescrizione o quelli che prevedono l’inoltro di una notizia di reato.