Bollette luce e gas: Codacons chiede rimborsi automatici per aumenti illegittimi
Sono sette i procedimenti istruttori comminati dall’Antitrust nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica e di gas naturale sul mercato libero, che rappresentano circa l’80% del mercato.
Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie hanno modificato i prezzi per le loro forniture in contrasto con il decreto Aiuti Bis che all’articolo 3 ha sospeso, con decorrenza dal 10 agosto e fino al 30 aprile 2023 l’efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle relative comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.
La decisione dell’Antitrust
Sulla base dei dati forniti dalle stesse imprese, risulta che i consumatori, i condomini e le microimprese interessati dalle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche sono 7.546.963, di cui circa 2.667.127 avrebbero già subito un ingiustificato aumento di prezzo.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto che le suddette imprese dovranno, quindi, sospendere l’applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022 e, inoltre, dovranno comunicare all’Autorità le misure che adotteranno al riguardo.
Codacons chiede rimborsi automatici
Immediata la replica delle associazioni dei consumatori. In prima linea il Codacons che ha sottolineato come i rimborsi delle bollette per i consumatori che hanno subito rincari illegittimi dei prezzi siano automatici e accreditati direttamente nelle fatture, senza necessità di richiesta da parte dei clienti.
“In nessun caso deve essere ripetuto l’errore commesso con le bollette a 28 giorni nel settore della telefonia, quando i rimborsi previsti dall’Agcom furono disposti non in modo automatico, ma su precisa richiesta del cliente, circostanza che favorì gli operatori telefonici, i quali ricorsero ad ogni escamotage possibile per rendere difficoltoso il riconoscimento degli indennizzi, senza contare che molti consumatori, non essendo a conoscenza del proprio diritto, non hanno avanzato la richiesta – spiega il presidente Carlo Rienzi – Per energia e gas i rimborsi delle maggiori somme pagate dagli utenti a causa dei rincari illegittimi delle tariffe devono quindi essere automatici e accreditati direttamente sulle bollette, in modo da evitare qualsiasi disagio ai clienti. Il diritto al rimborso deve inoltre essere riconosciuto anche a chi, nel mentre, ha cambiato fornitore, attraverso bonifici sul conto corrente o altre forme di pagamento”.
La stessa associazione, alla luce della recente decisione dell’Autorità garante, presenta oggi un esposto a 104 Procure della Repubblica di tutta Italia in cui si chiede di “accertare se nel comportamento posto in essere dalle principali società fornitrici di energia elettrica e di gas naturale sul mercato libero, con proposte di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale e le successive proposte di rinnovo delle condizioni contrattuali, in contrasto con l’art. 3 del Decreto Aiuti bis, possano celarsi responsabilità e fattispecie penalmente rilevanti e il configurarsi del reato di cui all’art. 355 c.p. (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e anche del reato di cui all’art. 331 c.p. (Interruzione di pubblico servizio) in considerazione del fatto che i servizi di energia elettrica, di gas rientrano nei servizi di pubblica utilità intesi quali servizi che devono essere assolutamente garantiti agli utenti finali, oltre al reato di truffa ed appropriazione indebita”.
Infine con l’occasione il Codacons diffonde una guida pratica per difendersi dagli aumenti illegittimi delle tariffe di luce e gas e contestare le modifiche unilaterali dei contratti.
- Gli utenti che ricevono dal proprio fornitore comunicazione di aumento unilaterale delle tariffe o lettera di rinnovo del contratto di luce e gas che preveda aumenti dei costi, devono presentare un reclamo scritto all’azienda, autonomamente o attraverso l’ausilio del Codacons;
- Se entro 30 giorni il gestore non fornisce un riscontro, l’utente ha diritto ad un indennizzo variabile a seconda dei giorni di ritardo nella risposta;
- In caso di mancata risposta, o risposta non soddisfacente, i consumatori possono rivolgersi al servizio Conciliazione gestito da Arera, in modo da risolvere la controversia senza ricorrere ai tribunali.