Caro bollette: arrivano le sanzioni dell’Antitrust
Per il caro bollette arrivano le multe dell’Antitrust. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha disposto una serie di sanzioni nei confronti di alcune società energetiche per una cifra complessiva che si aggira sui 15 milioni di euro. Nel mirino Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia ed Edison Energia.
Secondo quanto riportato dall’Autorità, le 6 società avrebbero adottato pratiche commerciali aggressive, al punto da condizionare i consumatori ad accettare modifiche in aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas, in contrasto con l’articolo 3 del Decreto Aiuti bis.
Perché l’Antitrust ha multato 6 società
C’era una norma nel 2022, disposta dal Governo Draghi e sancita dall’articolo 3 del Decreto Aiuti bis. Data l’impennata alle stelle dei prezzi energetici, e il peso sempre maggiore sulle bollette dei consumatori finali, il Governo aveva disposto il blocco agli aumenti unilaterali dei prezzi, sia per la fornitura di energia elettrica, sia per quella del gas. E questo dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023. In poche parole, le aziende energetiche non potevano provvedere ad aumentare le tariffe durante questo periodo.
E invece, stando all’Antitrust, Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia ed Edison Energia hanno inviato agli utenti delle comunicazioni che avrebbero indotto i clienti ad accettare modifiche dei prezzi nel periodo citato, “[…] con conseguenti significativi incrementi delle bollette per i loro clienti.“.
La stessa Autorità fa degli esempi in merito alle presunte pratiche scorrette. Enel ed Eni sembra abbiano modificato unilateralmente i prezzi di fornitura a oltre 4 milioni di consumatori sulla base di alcune clausole contrattuali: “[…] le consentivano di decidere a propria discrezione se e quando modificare le tariffe, una volta scaduti i prezzi dell’offerta economica scelta“. Nel caso di Acea e Dolomiti, “[…] le comunicazioni di modifica unilaterale dei prezzi, inviate prima dell’entrata in vigore del divieto, si sarebbero perfezionate dopo 10 giorni dall’invio delle stesse senza rispettare il preavviso di 90 giorni.“.
Per Iberdola l’accusa è di aver inviato comunicazioni “[…] con cui minacciava la risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta in caso di mancata accettazione di un nuovo contratto di fornitura con condizioni economiche peggiorative.“. Mentre per Edison, sembra sia stato effettuato “[…] l’incremento dei prezzi prima della scadenza delle tariffe prevista dal contratto“. A differenza delle precedenti, però, la società ha ristorato i propri clienti, pertanto ha goduto del minimo edittale di 5.000 euro.
La bolletta era al sicuro?
Non sono stati pochi i clienti che sono stati danneggiati da queste pratiche, ma al tempo stesso ce ne sono diversi che mantengono un rapporto commerciale con queste società. Per questo è meglio fare chiarezza, e guardare in quali casi potrebbe essere scattato l’aumento illegittimo della tariffa.
Prendiamo il caso delle Dolomiti, riportato nel provvedimento dell’Antitrust. Con la giustificazione di “[…] un contesto di mercato difficile e senza precedenti“, la società propone o una modifica contrattuale “[…] con l’introduzione di un prezzo della componente energia variabile […]”, oppure, nel caso delle bollette del gas, “[…] una nuova formula di prezzo […]”. Come anche sottolineano da ARERA, convocata dall’Antitrust per esaminare le pratiche in questione, sarebbero legittime modifiche solo se in scadenza. Ma dato che “[…] risultino valide a tempo indeterminato […] non risulta configurabile un’effettiva scadenza delle condizioni economiche.“.
Nel caso dell’Eni Plenitude, i clienti “[…] non avevano precedentemente ricevuto comunicazioni di modifica tariffaria“, prima dell’arrivo delle nuove comunicazioni. Alla voce 69, ARERA sostiene che nel caso di comunicazioni con condizioni economiche tacitamente prorogate, non possono rientrare “[…] nella fattispecie di rinnovo delle condizioni economiche in scadenza”.
Per Enel Energia, l’Antitrust segnala come la società avesse proposto delle variazioni di prezzo in prossimità di una scadenza “[…] ignota ai consumatori, in quanto tacitamente prorogata negli anni“. Comunicazioni tra l’altro, “[che] non riportavano alcuna causale, né un riferimento alla scadenza, né tantomeno l’indicazione di una data effettiva di scadenza delle offerte.“.
Nel caso di Edison, ARERA ha affermato che la società avrebbe comunicato la modifica o il rinnovo di condizioni economiche “[…] con decorrenza anticipata rispetto a quella dell’effettiva scadenza delle condizioni vigenti“. E così, “[…] non [sarebbero] qualificabili come rinnovo contrattuale tra le Parti delle condizioni economiche.“.
Per Iberdrola, l’Autorità l’accusa di aver voluto accordarsi col cliente proponendo una modifica sul contratto in essere, senza la quale “[…] dovrà intendersi risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta“. Così facendo, grazie a tali comunicazioni la società avrebbe ottenuto “[…] aumenti tariffari in corso di contratto e non alla scadenza dello stesso“.
Per Acea, l’Autorità si riferisce al fatto che siano state imposte nuove condizioni economiche “[…] fornendo generiche motivazioni a sostegno delle prospettate modifiche di prezzo.“. Il tutto seguendo un decorso di 10 giorni dal mero invio della comunicazione andando contri i termini minimi previsti dalla regolazione vigente (90 giorni). Per ARERA, queste condizioni sarebbero valide soltanto se ci fosse stata comunicazione di una nuova scadenza. Ma così non è stato. Senza comunicarne un’altra scadenza “[…] le condizioni economiche originarie hanno continuato a vigere. […] Tali casistiche non rientrerebbero, pertanto, nella fattispecie di rinnovo delle condizioni economiche in scadenza.“.
Codacons: “ora bisogna indennizzare i clienti danneggiati”
Da tempo le associazioni dei consumatori avevano richiamato l’attenzione su questa pratica. Come il Codacons, che in piena emergenza bollette aveva avviato una dura battaglia legale contro i fornitori scorretti, a suon di denunce ed esposti. E così anche l’Unione Nazionale Consumatori, che, come riporta Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori:
“[…] il preavviso di 90 giorni era obbligatorio, quindi tutte le comunicazioni mandate ai consumatori a partire dal 1° maggio 2022 erano inefficaci e la variazione contrattuale, con il conseguente rincaro, illegittimo.”.
Con la conferma dell’Antitrust, ora le compagnie dovranno provvedere al pagamento della multa riportata nel proprio provvedimento. Ma associazioni come Codacons vogliono di più. Come riporta il Codacons nel suo comunicato stampa:
“[…] l’associazione chiede un incontro alle società sanzionate, finalizzato a studiare le misure per indennizzare in modo automatico i clienti danneggiati da comportamenti e pratiche scorrette ed evitare una raffica di azioni nelle aule di giustizia.”
La posizione delle società
Tra le prime a replicare all’Antitrust c’è Eni Plenitude che affida a un comunicato la sua posizione. La società scrive “[…] ribadendo la correttezza del proprio operato, analizzerà il dispositivo dell’Autorità, riservandosi di impugnare il provvedimento”.
Si segnalano inoltre anche le reazioni delle altre società, come Enel Energia, che ritiene di “[…] aver sempre agito nel pieno rispetto della normativa primaria e di settore“. Pertanto, “[…] si riserva, quindi, ogni azione a propria tutela, confidando di poter dimostrare la piena correttezza del proprio operato“.
E così anche Dolomiti Energia, la cui condotta “[…] è stata corretta, censurando unicamente un’interpretazione della norma legata ad alcune situazioni particolari“. Per questo “[…] si riserva, […] di agire come previsto dalla normativa per il completo riconoscimento della piena correttezza del proprio operato”.
Nel caso di Acea, la Società rileva di “[…] aver sempre agito in conformità alle norme vigenti e nel rispetto dei diritti dei propri clienti, e si riserva pertanto di valutare tutte le azioni necessarie per ribadire la correttezza del proprio operato […], tenuto anche conto del fatto che la Società aveva tempestivamente ottemperato alle prescrizioni dell’Autorità.”
Diverso è il caso di Edison Energia. Dato che “[…] la Società ha prontamente adottato tutte le misure opportune per neutralizzare qualsiasi pregiudizio economico per essi. […] la sanzione stessa di 5.000€, che ha un valore puramente simbolico, attesta ulteriormente come la Società operi e abbia sempre operato nel pieno rispetto dei propri clienti e della normativa applicabile“.