Concordato preventivo biennale: cos’è e come funziona la nuova riforma fiscale
Con la pubblicazione di ieri nella Gazzetta Ufficiale, entra in vigore da oggi il cosiddetto concordato prevenivo biennale.
Si tratta di un accordo che coinvolge 4 milioni di lavoratori autonomi e piccole imprese, consentendo loro di sospendere il pagamento delle tasse per 2 anni, al fine di instaurare un rapporto più collaborativo con l’amministrazione finanziaria. L’adesione al concordato preventivo è aperta a tutti, indipendentemente dalla situazione fiscale. Secondo il consiglio dei Ministri, questo nuovo approccio fiscale mira a favorire la collaborazione tra fisco e contribuenti, cercando di bilanciare la necessità di raccogliere entrate fiscali con il sostegno alle imprese durante periodi economicamente difficili.
Concordato preventivo biennale, i requisiti per le partite IVA
Per essere ammessi al concordato preventivo biennale, i contribuenti soggetti agli agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)
(ISA) devono soddisfare un criterio fondamentale: non devono avere debiti fiscali superiori a 5.000 euro relativi ai tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, o devono estinguere tali debiti se già presenti. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite sopra indicato fino alla decadenza dei relativi benefici.
Gli ISA sono progettati per valutare l’affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10 e sono finalizzati a promuovere la conformità fiscale e la collaborazione tra l’amministrazione fiscale e i contribuenti. In base al punteggio ottenuto vengono concessi specifici vantaggi, come:
- l’esenzione dalla verifica di conformità per determinate compensazioni e rimborsi IVA;
- l’esclusione da alcune forme di accertamento;
- benefici in termini di scadenze per l’attività di accertamento.
I debiti presi in considerazione per valutare l’ammissibilità al concordato comprendono quelli derivanti da provvedimenti fiscali emessi a seguito di controlli o liquidazioni degli uffici, nonché debiti tributari derivanti da comunicazioni di irregolarità post controllo automatizzato o formale della dichiarazione.
Il contribuente sarà escluso dal concordato se non ha presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti o se è stato condannato per reati tributari, false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, commessi nei tre periodi d’imposta precedenti.
Ora la parola passa all’Agenzia delle Entrate, che entro il 15 giugno dovrà rendere disponibili agli interessati gli appositi applicativi informatici, tramite i quali potranno inserire i dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato. I contribuenti avranno poi la possibilità di aderire alla proposta entro il 15 ottobre.
Cessazione e decadenza del concordato
La cessazione del concordato preventivo si verifica quando il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. Tuttavia, la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale. Altro motivo per fermare il concordato preventivo è quando l’azienda cessa la sua attività.
La decadenza del concordato preventivo, invece, avviene nei seguenti casi:
- A seguito di accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, o risultano commesse altre violazioni di non lieve entità.
- A seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.
- Quando sono indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.
- Quando ricorre una delle cause di esclusione o vengono meno i requisiti relativi ai debiti tributari.
- Quando viene omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell’adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.
Cosa deve fare chi è in regime forfettario
Anche per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario, l’accettazione della proposta di concordato impone l’obbligo di dichiarare gli importi concordati e prevede l’iscrizione a ruolo delle somme non versate relative alle imposte. I contribuenti in regime forfettario devono rispettare gli obblighi contabili e dichiarativi previsti da tale regime, compresi quelli relativi alla fatturazione elettronica.
Per i titolari di partita IVA che aderiscono al concordato preventivo biennale, l’imposizione fiscale rimarrà invariata fino al 2025, consentendo una previsione anticipata delle imposte dovute per il 2024 e il 2025. Eventuali variazioni nei redditi, sia superiori che inferiori a quelli concordati, non saranno considerate rilevanti ai fini fiscali. Tuttavia, sarà necessario rispettare gli obblighi contabili e dichiarativi.