Fringe benefit 2024: vi rientrano anche l’affitto e il mutuo di casa

La Legge di Bilancio 2024 ha apportato alcune importanti novità per i fringe benefit, che da quest’anno potranno essere utilizzati anche per il rimborso dell’affitto o degli interessi del mutuo sull’abitazione principale. A fornire le istruzioni operative sull’argomento arriva la circolare n. 5/e del 7 marzo 2024, emanata dall’Agenzia delle Entrate (AdE).
L’AdE ha sostanzialmente fatto il punto della situazione sui fringe benefit (di cui solitamente fa parte, ad esempio, l’auto aziendale) e ha ricordato le regole per poterne fruire. Tra i punti saliente del documento ci sono i limiti ed i beni che possono essere riconosciuti ai dipendenti e che non vengono calcolati nel reddito imponibile. Dal 1° gennaio 2024 la soglia, per la generalità dei lavoratori dipendenti, è salita a 1.000 euro e, sostanzialmente, raddoppia in caso di figli a carico.
Sicuramente una delle novità più importanti sono proprio i servizi che le aziende possono riconoscere ai propri dipendenti: tra questi c’è il rimborso in busta paga dell’affitto o degli interessi relativi al mutuo dell’abitazione principale. Nel caso in cui tra i fringe benefit dovessero esserci queste spese, verrà meno la possibilità di fruire di altre agevolazioni fiscali, come ad esempio gli sconti Irpef.
Bonus affitto e mutuo: come funziona la novità
La circolare n. 5/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate, sostanzialmente, si sofferma sulle novità dell’anno in corso che riguardano il welfare aziendale. Grande spazio viene dedicato, inoltre, alle specifiche sul fronte del lavoro turistico e sugli effetti fiscali del riscatto dei periodi che non risultano essere coperti dalla contribuzione.
Ad introdurre una serie di importanti novità sui fringe benefit ci ha pensato la Legge di Bilancio 2024. Il documento dell’AdE, sostanzialmente, ha fatto il punto della situazione e ha sottolineato che, dal 1° gennaio 2024, non concorrono alla formazione del reddito i beni, i servizi prestati o le somme erogate o rimborsate fino ad un importo massimo pari a 1.000 euro. Per i lavoratori dipendenti con dei figli a carico, la soglia dei fringe benefit esentasse sale a quota 2.000 euro.
Il datore di lavoro, inoltre, ha la possibilità di erogare direttamente in busta paga i rimborsi per il pagamento di luce, acqua e gas. Nell’elenco delle somme che possono essere erogare come fringe benefit ai lavoratori, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto anche quelle relative all’affitto o agli interessi del mutuo relativi alla prima casa. Questa deve essere intesa come abitazione principale: quella, per intenderci, nella quale il contribuente e i suoi famigliare vi dimorano in maniera abituale.
La differenza tra fringe benefit e flexible benefit: il trattamento in busta paga
È fondamentale comprendere quale sia la differenza tra i fringe benefit e i flexible benefit.
I fringe benefit sono compensi in natura che si aggiungono alla retribuzione ordinaria e vengono concessi singolarmente ai dipendenti (ad esempio, i buoni acquisto per la spesa, lo shopping e il carburante; l’auto aziendale).
I flexible benefit, invece, rappresentano una categoria molto più ampia che include servizi offerti dal datore di lavoro nell’ambito dei piani di welfare aziendale, volti a soddisfare diverse esigenze dei beneficiari (come servizi per l’istruzione, l’infanzia, abbonamenti in palestra, pacchetti viaggio).
Il trattamento fiscale varia significativamente: i fringe benefit sono soggetti a una soglia di esenzione pari a 258,23 euro, innalzata con la Legge di Bilancio 2024 fino a 1.000€ per tutti i dipendenti e fino a 2.000€ per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. Qualora tale limite venga superato, l’intero importo è sottoposto a tassazione e contribuzione da parte del datore di lavoro.
Nel caso dei flexible benefit, questi sono esonerati totalmente da imposte e contributi senza limiti di importo, quindi non incidono sul reddito del lavoratore.
Fringe benefit: quando stoppano le altre agevolazioni
La circolare pone l’accento su una novità importante. Nel caso in cui i fringe benefit vengano erogati per coprire le spese di affitto e mutuo, i dipendenti non avranno la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali previste sugli stessi costi. Questo significa, in altre parole, che non potranno portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi le suddette spese per ottenere il relativo sconto Irpef.
Nella circolare sul welfare aziendale, l’Agenzia delle Entrate ha infatti dato le seguenti indicazioni:
resta fermo che in relazione alle spese rimborsate ai sensi della norma in commento, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista, per l’abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.