Finanza In pensione con “Quota 97,6”: domanda da inviare entro il 1° maggio

In pensione con “Quota 97,6”: domanda da inviare entro il 1° maggio

5 Aprile 2024 11:32

Quota 97,6: è la misura che permette di andare in pensione anticipatamente ai lavoratori occupati in mansioni usuranti. Quanti hanno intenzione di andare in quiescenza utilizzando questa misura devono inoltrare la richiesta direttamente sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS). La domanda può essere effettuata da quanti maturino i requisiti per la pensione agevolata nel corso del 2025.

L’INPS attraverso il messaggio n. 812 del 23 febbraio 2024 ha stabilito che il termine ultimo per poter accedere a Quota 96,7 è il 1° maggio 2024. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo come funziona la misura che permette ai lavoratori che svolgono delle mansioni usuranti di andare in pensione anticipatamente.

In pensione con Quota 97,6: i requisiti

Una delle opzioni che permettono di andare in pensione anticipatamente è Quota 97,6. Per accedere a questa misura bisogna avere compiuto 61 anni e 7 mesi e aver maturato 35 anni di contributi. Hanno la possibilità di andare in quiescenza anticipatamente solo quanti stiano svolgendo dei lavori impegnativi dal punto di vista fisico e gravoso. I requisiti devono essere maturati tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025.

I soggetti che sono occupati nel settore privato – con delle mansioni faticose – hanno la possibilità di accedere a Quota 97,6 anche se maturano i requisiti a seguito del versamento dei contributi in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

La domanda deve essere presentata direttamente sul sito dell’INPS da quanti maturino i requisiti che abbiamo elencato entro la fine del 2025.

I documenti necessari

Una richiesta che può essere inoltrata telematicamente. Deve, tuttavia, essere accompagnata dai documenti necessari per accertare il reale possedimento dei requisiti per accedere alla misura. È, quindi, indispensabile avere sotto mano:

  • la busta paga;
  • il libretto di lavoro;
  • gli ordini di servizio;
  • il modulo AP45.

Come abbiamo anticipato, possono beneficiare della misura quanti abbiano svolto dei lavori usuranti per metà della vita lavorativa. O, in alternativa, per almeno sette degli ultimi dieci anni.

La pensione con Quota 97,6: i lavoratori ammessi

Hanno la possibilità di accedere a Quota 97,6 i lavoratori che sono impiegati in mansioni usuranti, tra le quali ricordiamo:

  • lavori in galleria;
  • nelle cave;
  • in cassoni ad aria compressa;
  • palombari;
  • lavori ad alte temperature di asportazione amianto.

Possono accedervi, inoltre, quanti siano addetti a dei turni notturni per almeno sei ore consecutive tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un minimo di 64 giorni all’anno. O quanti lavorino per almeno tre ore tra la mezzanotte e le del mattino per l’intero anno.

Possono presentare domanda anche:

  • i lavoratori della linea catena in imprese con specifiche voci tariffarie e coloro che svolgono mansioni ripetitive;
  • i conducenti di veicoli almeno a 9 posti.

Come verificare i requisiti

Ma come si fa a verificare di essere in possesso dei requisiti? Nello specifico, come abbiamo anticipato in precedenza sono i seguenti:

  • lavoratori dipendenti: accedono a Quota 97,6, Devono aver compiuto 61 anni e t mesi ed aver maturato 35 anni di contributi;
  • lavoratori autonomi: accedono a Quota 98,6. L’età prevista è 62 anni e 7 mesi, con 35 anni di contributi.

Nell’effettuare i calcoli relativi agli anni di lavoro usurante, i diretti interessati devono tenere conto anche dei periodi nei quali sono stati versati dei contributi figurativi oltre a quelli obbligatori per legge, ma non vengono considerati completamente figurativi come quelli percepiti durante la mobilità.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 1° maggio 2024. Quanti dovessero inviare la domanda oltre questa data, incorrono nel differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato. Questo si sviluppa come segue:

  • un mese nel caso in cui il ritardo della presentazione risulti essere inferiore o pari a un mese;
  • due mesi qualora il ritardo della presentazione dovesse essere superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
  • tre mesi per un ritardo della presentazione che risulti essere pari o superiore a tre mesi.