Assegno unico per i figli: è boom di domande. Cosa è e come farne richiesta
Boom di domande per l’assegno unico (temporaneo) per i figli, la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF). In meno di due giorni dall’apertura della procedura sul sito dell’Inps sono arrivate 75.000 domande riferite in totale a oltre 125.000 minori e dopo appena tre giorni sono salite a quasi 100.000. Ma l’obiettivo è quello di raggiungere circa 1 milione e mezzo di famiglie che sono ancora escluse totalmente da un sostegno.
L’assegno sarà riconosciuto sulla base di requisiti di cittadinanza, residenza e domicilio con il figlio a carico e verrà erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE). I destinatari della misura sono: lavoratori autonomi; disoccupati; coltivatori diretti; titolari di pensione da lavoro autonomo; nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF. Da gennaio la misura sarà estesa a tutti, mandando in pensione detrazioni e assegni familiari. Secondo l’Istat, in questo semestre, l’importo medio atteso è di 962 euro a famiglia.
La domanda potrà essere presentata, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:
– portale web, con SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e PIN (se rilasciato entro il 1° ottobre 2020);
– Contact Center Integrato;
– Patronati.
La procedura è estremamente semplificata, basta inserire codice fiscale dei figli minori e l’IBAN su cui accreditare le somme, oltre ad avere un ISEE corrente (che non deve essere allegato). Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio.
Il pagamento dell’assegno avviene, di norma, al genitore richiedente con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN, libretto postale. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori. In presenza di accordo tra i genitori separati o divorziati, il pagamento è effettuato all’unico genitore richiedente.
I percettori di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.
Per quanto riguarda coloro che sono già beneficiari di assegno al nucleo familiare (ANF), dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 sarà loro corrisposta una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a un lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.