Consob: arbitro controversie finanziarie in azione, accolto oltre 77% dei ricorsi nel 2018
1.824 ricorsi ricevuti (accolto oltre il 77%), 1.651 le decisioni ammesse e 33,5 milioni di euro di risarcimenti riconosciuti. Sono alcuni numeri (in estrema sintesi) che emergono dalla seconda relazione annuale dell’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), l’organismo per la soluzione stragiudiziale delle controversie tra intermediari e risparmiatori istituito da Consob e operativo da gennaio 2017. Controversie, bisogna precisare, insorte nell’ambito della prestazione dei servizi d’investimento.
I numeri sull’attività
Nel 2018 l’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha ricevuto 1.824 ricorsi (dato sostanzialmente in linea con quello del 2017 a 1.839), con 1.408 ricorsi giudicati ammissibili/ricevibili. Il presidente Gianpaolo Barbuzzi sottolinea nella relazione 2018, presentata oggi a Roma, che il dato 2017 ” è stato fortemente condizionato (circa il 40% del totale) dai ricorsi che numerosi azionisti di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, trasmessi nel trimestre maggio/luglio 2017, a seguito degli eventi che in quel periodo interessarono le due banche venete”. Ove non si tenga conto di tale componente straordinaria, che non si è replicata nel 2018, può dirsi che nell’anno appena concluso vi sia stato un incremento del numero dei ricorsi pervenuti, apprezzabile nell’ordine di quasi il 60%
Tornando ai numeri 2018, il controvalore complessivo delle richieste è stato superiore a 82,9 milioni di euro; con la media degli importi richiesti è pari a 59.172,89 euro. E ancora i risarcimenti riconosciuti sono stati di 33,5 milioni di euro. La durata media dei procedimenti che hanno portato alle 1.071 decisioni è stata pari a 286 giorni (quasi 10 mesi), a fronte di un tempo standard quantificabile in 180 giorni.
Chi può presentare ricorso ad Acf
Una prima fondamentale precisazione: possono rivolgersi all’Acf solo, ed esclusivamente gli investitori “retail”, vale a dire i risparmiatori e le imprese, le società o altri enti privi di particolari competenze, esperienze e conoscenze in materia di investimenti finanziari. Esclusi, quindi, gli operatori professionali e controparti qualificate.
Nell’ottica di favorire il più possibile l’accesso degli investitori al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia finanziaria gestito dall’ACF non è previsto alcun obbligo da parte del ricorrente di
avvalersi dell’assistenza di un procuratore (legale o altro). Di conseguenza, il ricorso può essere presentato sia in via diretta dall’investitore sia tramite un procuratore (avvocato, associazione di consumatori o qualsiasi altro soggetto, professionale e non).
Sono previste due condizioni: il ricorso può essere proposto entro massimo un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario, e nel caso in cui la richiesta riguardi una somma di denaro, tale somma non può superare i 500mila euro (rappresenta la soglia massima di competenza dell’Acf).
Tra le modalità di presentazione, bisogna ricordare che dallo scorso 9 gennaio non è più possibile presentare il ricorso in modalità cartacea. In prima battuta è bene verificare di avere presentato il reclamo all’intermediario e di non aver ricevuto risposta, oppure di aver ricevuto una risposta insoddisfacente nei 60 giorni successivi al suo inoltro. Particolare attenzione deve essere posta nell’illustrare l’oggetto del ricorso.
Attenzione, non vengono ammessi i ricorsi che riguardano le controversie relative a rapporti di natura esclusivamente bancaria, come ad esempio conti correnti, carte di credito, bancomat, prestiti, mutui immobiliari, cessioni del quinto. In questi casi bisogna rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) presso la Banca d’Italia. Risultano allo stesso modo inammissibili i ricorsi relativi a Buoni Postali Fruttiferi.