Decreto Rilancio: via libera al Superbonus al 110% per lavori in casa
Via libera del Consiglio dei ministri al Decreto Rilancio, il pacchetto di misure ideato per fronteggiare le innumerevoli difficoltà che in questi mesi di lockdown hanno subìto famiglie e imprese. La misura cardine che promette di far rilanciare l’economia tricolore è il cosiddetto superbonus, l’agevolazione fiscale prevista per chi esegue interventi di efficientamento energetico del proprio immobile e di messa in sicurezza sismica.
Per queste due categorie di interventi si prevede oggi la possibilità di fruire rispettivamente dell’ecobonus al 50-65% e del sismabonus al 75-80%. Dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, si potrà fruire della maxi detrazione fino al 110% delle spese sostenute per lavori di risparmio energetico e di sicurezza sismica degli edifici, rimborsabile non più nei canonici dieci anni previsti per le attuali detrazioni al 50 e 65% ma in cinque.
I beneficiari e i lavori ammessi all’agevolazione
Il Superbonus al 110% si applica però solo alle persone fisiche e solo per le abitazioni in condominio e per quelle indipendenti ma che siano adibite a prima casa. I lavori ammessi a godere del superbonus sono gli interventi di coibentazione degli edifici aventi ad oggetto almeno il 25% della superficie esterna. Il tetto di detraibilità è di 60 mila euro per ogni unità immobiliare indipendente o in condominio che scende a 30 mila euro per singola unità immobiliare per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti ad elevata efficienza. Rientra nei lavori agevolabili anche l’installazione di pannelli fotovoltaici, con l’obbligo però di cessione al Gse dell’energia autoprodotta e non consumata, nel limite di 48 mila euro per unità immobiliare.
La condizione per accedere al Superbonus al 110% però è realizzare un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape). Per beneficiare del bonus occorre quindi che gli interventi, anche realizzati con l’installazione di impianti fotovoltaici o di sistemi di accumulo integrati negli stessi impianti fotovoltaici, vedano il passaggio dell’edificio (quindi condomìni o edifici con proprietà unica) ad almeno due classi energetiche superiori.
I lavori che permettono il miglioramento della classe energetico? Cappotto termico, caldaie a pompe di calore e a condensazione ma anche l’installazione dei pannelli solari che possono essere aggregati all’intervento principale accedendo pure allo sconto del 110%. Nel Superbonus rientrano anche i lavori di messa in sicurezza sismica degli edifici situati non solo nelle zone sismiche 1 e 2, ma anche nella zona 3 che fino a ieri non era previsto e che comprende 1.560 comuni. Confermata la possibilità di cedere il credito fiscale a una banca o all’impresa fornitrice, che diventerà titolare dell’agevolazione oppure cederla a sua volta.