Inps: on line il simulatore per riscattare gli anni di laurea. Come funziona
Riscattare gli anni di laurea ai fini della pensione è uno degli strumenti messi a disposizione dall’Inps che oggi rende disponibile online un nuovo servizio che permette agli interessati di conoscere gli effetti del riscatto del corso universitario di studi sulla futura pensione.
Riscatto laurea online: il nuovo servizio dell’Inps
È un servizio a libero accesso, consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso. Non sono, infatti, richieste credenziali per il suo utilizzo. Inserendo pochi dati anonimi, il servizio fornisce informazioni sulle varie tipologie di riscatto di laurea disponibili (agevolato, inoccupato, ordinario) per i vari segmenti di utenza e sui possibili vantaggi fiscali derivanti dal pagamento dell’onere e alla fine presenta una simulazione orientativa del costo del riscatto, della sua rateizzazione, della decorrenza della pensione (con e senza riscatto) e del beneficio pensionistico stimato conseguente al pagamento dell’onere.
La simulazione prevista dall’Inps è, al momento, disponibile per gli utenti nella condizione di inoccupati e per coloro che rientrano interamente nel sistema di calcolo contributivo della futura pensione. In seguito, sarà rilasciata una ulteriore versione.
Riscatto laurea: come funziona
Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi. Il riscatto di laurea è valido a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.
Lo strumento è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato ed è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero. Requisiti necessari per il riscatto di laurea sono:
- aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati;
- i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali
- essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto.
I titoli di studio che si possono riscattare sono:
- i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
- i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
- i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.
Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005-2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
- diploma accademico di primo livello;
- diploma accademico di secondo livello;
- diploma di specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (messaggio 14 giugno 2010, n. 15662).