Notiziario Notizie Germania Lezioni di scuola guida: per l’Agenzia delle Entrate deve essere applicata l’Iva

Lezioni di scuola guida: per l’Agenzia delle Entrate deve essere applicata l’Iva

5 Settembre 2019 15:26

Le lezioni di guida impartite da una scuola guida non sono esenti da Iva. E’ L’Agenzia delle Entrate che con l’interpello n. 79/E del 2 settembre 2019 risponde ad una richiesta di chiarimento arrivata da una scuola guida che ha dichiarato di aver sempre fatturato in esenzione da Iva le attività didattiche formative finalizzate al conseguimento delle patenti come stabilito dalla prassi amministrativa fornita nel tempo dall’Agenzia. A scatenare il dubbio e la richiesta di chiarimenti alle Entrate una sentenza della  Corte di Giustizia Ue del 14 marzo scorso.

Lezioni di scuola guida esenti da Iva? La sentenza della Corte di Giustizia Ue

In essa si legge che l’esenzione da Iva riguarda le “operazioni relative all’educazione dell’infanzia e della gioventù, all’insegnamento scolastico e universitario, nonché le operazioni relative alla formazione e alla riqualificazione professionale, comprese le lezioni private, impartite da insegnanti”. Di conseguenza, secondo la Corte Ue, l’esenzione Iva non si applica alle lezioni di scuola guida, in quanto questa categoria di insegnamento non rientra in quelle di ambito scolastico e/o universitario. Da qui il dubbio della scuola guida interpellante ovvero se sia  corretto o meno continuare a ritenere esenti da Iva le proprie prestazioni didattiche fino a eventuale contraria disposizione e se, nelle more di pronuncia in merito, sia passibile di contestazioni per avere eventualmente ricorso a tale esenzione sulle sue prestazioni di natura didattica.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia supera i suoi precedenti orientamenti e fa proprie le considerazioni della Corte di Giustizia dell’Ue chiarendo come lo svolgimento di corsi teorici e pratici riguardanti il rilascio di patenti di guida vada considerato imponibile agli effetti Iva. Le Entrate inoltre hanno stabilito che riguardo alle operazioni effettuate in annualità ancora accertabili ai fini Iva, all’incirca gli ultimi cinque anni, il contribuente debba emettere una nota di variazione in aumento e come scrive ItaliaOggi in sostanza dovrà addebitare ai committenti l’imposta a suo tempo non applicata e farla confluire, distintamente per ciascun anno in cui sono state effettuate le prestazioni, in dichiarazioni integrative. L’Agenzia puntualizza infine che, in applicazione dello statuto del contribuente, non sono dovuti interessi né sanzioni, con riferimento alle prestazioni poste in essere prima della pubblicazione della risoluzione.