Smart working nel privato solo sulla base di accordo individuale e volontario: la bozza del provvedimento
Smart working sulla base di un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore e piena autonomia del lavoratore sia nella scelta del lavoro agile che nelle modalità di svolgimento della prestazione. Questi i punti cardine della bozza di accordo sul Protocollo sul lavoro agile che è stata presentata dal ministro del lavoro Andrea Orlando alle parti sociali e che una volta esaurita la fase emergenziale potrebbe essere firmato entro fine mese.
Smart working nel settore privato: la bozza del Protocollo
La bozza di Protocollo prevede innanzitutto l’adesione su base volontaria e subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, cosa che durante l’emergenza non è stata prevista, indicando la durata, l’alternanza tra i periodi in presenza e a distanza, gli strumenti di lavoro, i tempi di disconnessione e garantendo parità di diritti e di trattamento per il lavoratore agile.
Nell’accordo individuale sullo smart working tra datore di lavoro e dipendente si deve indicare:
- la durata dell’accordo,
- l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dell’ufficio,
- i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione,
- gli strumenti di lavoro,
- i tempi di riposo
- le modalità di controllo della prestazione.
La giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione e si individua la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Durante lo smart working, si possono chiedere i permessi orari previsti dai contratti collettivi e quelli previsti dalla legge 104 ma non sono previsti straordinari.
In caso di malattia, ferie o infortunio il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa. Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro sono a suo carico.
Il lavoratore in smart working inoltre ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. “È una buona base di confronto” come rileva la segretaria confederale Cgil Tania Scacchetti, precisando però che è necessario approfondire alcuni aspetti che riguardano salute, sicurezza e privacy.