Notiziario Notizie Italia Tari è la tassa più evasa d’Italia. Chi la deve pagare e quando?

Tari è la tassa più evasa d’Italia. Chi la deve pagare e quando?

23 Agosto 2018 14:52

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La Tari (acronimo di TAssa RIfiuti) è l’imposta più evasa d’Italia. Da un’analisi di Crif Ratings condotta sui bilanci dei comuni italiani che ha analizzato i mancati incassi su base pro capite relativi alla tassa rifiuti del 2016, si è scoperto che quasi 1 famiglia su 5 non la paga. A livello nazionale dunque ogni anno manca all’appello il 20% dei corrispettivi dovuti: un ammanco pari a 1,8 miliardi di euro per le casse degli enti locali.

Regina di questa evasione risulta essere Roma, con un tasso di riscossione sull’accertato del Comune appena al 29%: in altre parole, solo 1 romano su 3 paga la Tari, gli altri due o sono evasori totali oppure non ricevono a casa nemmeno il bollettino o semplicemente non risultano in alcun database. Così, anche se l’Ama afferma di incassare quasi l’80% di quanto fatturato, sembra che invece di riscuotere i 771 milioni di euro messi in preventivo, arrivino solo 230 milioni, con un mancato incasso di quasi 541 milioni nelle casse del Comune. Per non parlare del conto mai saldato dai palazzi delle istituzioni, una fiche da 100 milioni (20 di governo e ministeri). A livello regionale è il Lazio ad indossare la maglia nera per il mancato incasso della tassa dei rifiuti, seguito dalla Sicilia, la Campania e la Calabria.

Chi deve pagare la Tari?
Il presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi la nuova tassa sui rifiuti, nata con la legge di stabilità 2014 ed Ex Tares, prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. Inoltre in caso di pluralità di possessori, si è tenuti in solido al pagamento. In caso di detenzione temporanea (di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare), la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

La Tari non è dovuta invece nel caso in cui un immobile sia chiuso, privo di arredi e senza utenze allacciate (acqua, gas, elettricità) poiché in questo modo risulta in obiettive condizioni di non utilizzabilità. L’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica presuppone l’occupazione dell’immobile e quindi la produzione di rifiuti.

Riguardo alle pertinenze il criterio è diverso rispetto a quello per l’Imu: ai fini Tari non c’è un tetto al numero di pertinenze di una singola unità immobiliare. Per le imprese inoltre, la parte variabile non si calcola in base al numero degli occupanti, ma sulla base dei riferimenti decisi dagli enti locali sulla singola tipologia di attività la produzione annua per mq. Infine, box, cantine e garage vanno in genere ricondotti nell’ambito delle utenze domestiche, a meno che non siano detenuti da un titolare di utenza non domestica.

Riguardo ai tempi e alle modalità di pagamento è il Comune a stabilire le scadenze di pagamento della Tari, prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale ma anche il pagamentoin un’unica soluzione (entro il 16 giugno di ciascun anno). La Tari si compone di una parte fissa e una variabile, oltre il tributo provinciale da dover conteggiare. La parte fissa è determinata considerando le componenti del costo del servizio di igiene urbana; la parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti dal componente o dai componenti del nucleo familiare. Vale la pena ricordare inoltre che il comma 7 dell’articolo 9 del decreto enti locali (convertito con la legge 125/2015) prevede che fra le componenti di costo che formano la Tari debbano essere considerati anche “gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares)”. In altre parole, la disposizione permette ai Comuni di far gravare su tutti i contribuenti il mancato pagamento dell’imposta sui rifiuti e/o di altri tributi evasi negli anni precedenti dai cittadini. Quindi, chi paga da sempre rischia di dover pagare anche per chi invece fa il furbetto ed evade.