Finanza Quattordicesima, quanto vale e a chi spetta

Quattordicesima, quanto vale e a chi spetta

17 Giugno 2024 11:20

Se le vacanze di Natale possono essere associate alla tredicesima, quelle estive sono sinonimo di quattordicesima. Ma se la prima spetta trasversalmente a tutti i lavoratori dipendenti, il discorso cambia per la seconda, che arriva solo a quanti siano impiegati in alcuni settori e ai pensionati che siano in possesso di determinati requisiti e rientrino in alcuni limiti di reddito. La quattordicesima è stata anche battezzata come gratifica feriale: il periodo in cui viene erogata fa supporre che possa essere utilizzata per le vacanze estive.

Ma vediamo nel dettaglio quando viene erogata e quali sono i soggetti che hanno diritto a riceverla.

Quando arriva la quattordicesima

La quattordicesima viene erogata direttamente in busta paga o con il cedolino della pensione a giugno o a luglio. La data precisa del suo pagamento viene stabilita dai contratti nazionali di lavoro in base al settore di appartenenza per i lavoratori dipendenti. La palla passa all’Inps, invece, per chi stia percependo l’assegno previdenziale.

A differenza di quanto accade con la tredicesima, la quattordicesima non spetta a tutti i dipendenti, ma solo a quelli a cui sono applicati degli specifici contratti collettivi nazionali. Ne possono beneficiare i seguenti Settori:

  • terziario;
  • commercio;
  • turismo;
  • alimentare;
  • chimico;
  • trasporti e logistica;
  • pulizie e servizi similari.

La quattordicesima non spetta ai lavoratori pubblici, perché è un pagamento aggiuntivo che viene corrisposto esclusivamente nel settore privato. Nel caso in cui dovesse spettare, ne hanno diritto anche i lavoratori che sono stati assunti con i seguenti contratti di lavoro:

  • a tempo determinato;
  • di apprendistato;
  • part-time.

Il diritto a ricevere il pagamento aggiuntivo scatta solo se il dipendente ha lavorato per un numero di giorni pari o superiore a quindici nel corso del mese.

La quattordicesima per i pensionati

La quattordicesima spetta anche ai pensionati, ma solo se in possesso di determinati requisiti. In questo caso ci si riferisce ad un pagamento aggiuntivo che si va ad aggiungere alla normale pensione: viene garantito direttamente dall’Inps.

Introdotta attraverso l’articolo 5, comma da 1 a 4 del Decreto Legge n. 81, convertito nella Legge n. 127 del 3 agosto 2007 è un aiuto economico per i pensionati che hanno un reddito medio-basso. Nel 2017 la quattordicesima è stata ampliata.

L’importo viene erogato a luglio o a dicembre di ogni anno. Spetta a quanti abbiano compiuto almeno 64 anni e abbiano un reddito complessivo inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti fino al 2016 e fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti dal 2017.

Non hanno diritto a ricevere la quattordicesima quanti stiano ricevendo:

  • la pensione di invalidità;
  • l’assegno sociale;
  • la pensione di guerra;
  • le rendite Inail.

Quattordicesima: come si calcola

Come si fa a sapere a quanto ammonta la quattordicesima? Per conoscere il suo importo è necessario effettuare un semplice calcolo matematico, che deve tenere conto dello stipendio annuo lordo nel suo complesso. Il calcolo che deve essere effettuato è il seguente:

(retribuzione lorda mensile x numero mesi lavorati)/12

Ricordiamo, infatti, che la quattordicesima matura per ogni mese dell’anno che si è lavorato. Corrisponde in altre parole ad 1/12 della retribuzione lorda percepita, nel caso in cui il periodo di riferimento siano dodici mesi lavorati. Negli altri casi l’importo che spetta si va a ridurre quanti più sono i mesi che non si è lavorati. Come periodo di riferimento è necessario prendere quello che va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno nel quale si concretizza il periodo lavorativo del singolo lavoratore.

Nell’effettuare il conteggio è necessario prendere in considerazione i mesi nei quali il lavoratore è stato impiegato nell’azienda, con la sola eccezione delle assenze che non permettono di far maturare il diritto alla quattordicesima. Non devono, infatti, essere considerate:

  • le assenze non retribuite;
  • le assenze ingiustificate;
  • la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
  • l’aspettativa non retribuita;
  • il congedo parentale;
  • la cassa integrazione pagata direttamente dall’INPS;
  • lo sciopero.