Rientro dei cervelli in Italia: quali sono le agevolazioni fiscali
Il rientro in Italia dall’estero sarà particolarmente vantaggioso per i lavoratori che decidono di farlo accompagnati dai propri figli. Infatti, è stato ufficialmente approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo sulla fiscalità internazionale. Tra le diverse disposizioni contenute nel nuovo decreto, risalta anche l’incremento dell’agevolazione prevista per i lavoratori italiani che decidono di fare ritorno in Italia dall’estero, soprattutto se accompagnati dai propri figli.
Beneficiari e le agevolazioni
A partire da gennaio, il provvedimento introduce restrizioni più rigorose per i beneficiari del regime agevolato che rientrano in Italia: si tratta di una riduzione del 50% dell’imposizione fiscale, con un limite di reddito agevolabile fissato a 600.000 euro, destinata ai lavoratori con qualifiche o specializzazioni elevate. Il nuovo regime sarà applicato a coloro che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia nel corso del 2024. Tuttavia, chi decide di spostare la residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023 continuerà a beneficiare delle attuali agevolazioni fiscali.
In aggiunta, le nuove disposizioni stabiliscono che i lavoratori potranno usufruire degli sgravi fiscali per un periodo di cinque anni solo se non hanno mantenuto la residenza fiscale in Italia nei tre periodi d’imposta antecedenti al trasferimento (anziché i due previsti in precedenza). Inoltre, sarà richiesto loro di impegnarsi a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno cinque anni consecutivi.
I benefici fiscali previsti da questa disposizione sono accessibili ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), così come a coloro che non sono registrati presso la stessa Anagrafe, a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato in conformità con una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nel triennio indicato al comma 1, lettera a). Al momento, la disposizione si applica esclusivamente ai cittadini italiani, senza alcun riferimento specifico a cittadini stranieri.
Ammesse le assunzioni infragruppo, ma con vincoli
Rispetto alle versioni precedenti del testo, la disposizione definitiva ora contempla la possibilità di svolgere attività lavorativa in Italia in continuità con quella svolta all’estero. Ciò include situazioni come il lavoro in smart working con un datore di lavoro non residente o la presenza di un datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo multinazionale del datore di lavoro estero. Tuttavia, in queste circostanze, sono previsti requisiti specifici di permanenza all’estero che devono essere rispettati. Questi requisiti sono:
- Sei periodi d’imposta esteri precedenti al rientro, applicabili ai lavoratori che non hanno precedentemente lavorato in Italia per lo stesso datore di lavoro o un datore di lavoro appartenente al suo stesso gruppo. Questa situazione si verifica nei casi di assunzione diretta all’estero.
- Sette periodi d’imposta esteri precedenti al rientro, applicabili nel caso in cui il lavoratore, prima del trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia dallo stesso datore di lavoro o da un datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo. Questo scenario si riferisce a una precedente assunzione in Italia seguita da un successivo trasferimento oltreconfine.
Lavoratori con figli minori
Per i soggetti che si trasferiscono in Italia con un figlio minore, la percentuale di detassazione del reddito agevolato sarà del 60%, in contrasto con la percentuale ordinaria del 50%. Questo aumento dell’agevolazione si estende anche a coloro che diventano genitori o adottano un minore durante il periodo in cui usufruiscono del regime per gli impatriati. Per beneficiare di questo incremento, è richiesto il requisito che il figlio minore abbia e mantenga la residenza fiscale in Italia.
Il vantaggio della maggiore detassazione può essere applicato a partire dal periodo di imposta in corso alla nascita del figlio o all’atto dell’adozione e sarà valido per il tempo rimanente nel quinquennio agevolato.
Proroga triennale ma solo per i rientri 2024
Il periodo di agevolazione, originariamente fissato per il quinquennio, può essere esteso di ulteriori tre anni. In questo caso, tuttavia, la detassazione del reddito rimane stabile al 50%, sempre che siano soddisfatti i requisiti di accesso al nuovo regime. Questa proroga sembra limitata a una situazione specifica: il trasferimento della residenza anagrafica nel corso del 2024 e l’acquisto di un immobile residenziale destinato ad abitazione principale in Italia entro il 31 dicembre 2023, e comunque nei 12 mesi precedenti al trasferimento in Italia.
In attesa di ulteriori chiarimenti che potrebbero essere forniti, sembra che questa estensione sia legata specificamente ai soggetti che avevano già pianificato il loro ritorno in Italia con l’acquisto di un immobile, presumibilmente basandosi sull’estensione dell’agevolazione per un quinquennio come previsto nella normativa precedente.
La normativa introduce un regime transitorio specifico per i soggetti che, pur acquisendo la residenza fiscale italiana nel corso del 2024, abbiano già provveduto ad iscriversi all’anagrafe italiana entro il 31 dicembre 2023. Questo si applica concretamente ai soggetti che sono stati iscritti all’anagrafe tra il 4 luglio e il 31 dicembre del 2023. Inoltre, il regime transitorio è esteso anche ai rapporti di lavoro sportivo che hanno stipulato il relativo contratto entro la medesima data.