Pace contributiva 2024, riscatti per massimo 5 anni: come fare domanda
L’approvazione della Legge di Bilancio ha riportato in primo piano il tema della pace contributiva, ovvero la possibilità di compensare i periodi di vuoti contributivi mediante il pagamento di un onere di riscatto. Uno strumento che il Governo mette a disposizione solo per alcuni cittadini, con l’Inps che in una circolare spiega quali sono i requisiti e le istruzioni per procedere con il riscatto dei periodi.
Attuata la prima volta nel 2019 e conclusa nel 2021, quella di quest’anno presenta alcune differenze con la scorsa ‘edizione’: innanzitutto, la nuova misura sarà attuabile per un biennio e la scadenza delle domande sarà fino al 31 dicembre 2025, mentre quella scorsa aveva un durata di tre anni. Inoltre, l’onere di riscatto di quest’anno può essere dedotto dal reddito complessivo di chi lo sostiene, a differenza della versione del 2019 che vedeva l’onere detraibile dall’imposta lorda al 50%.
Per il resto, le caratteristiche rimangono invariate rispetto alla pace contributiva del triennio 2019-2021.
Chi sono i destinatari
Non sarà però aperta a tutti gli italiani: l’Inps spiega in una nota che il riscatto è riconosciuto agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità e vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata. Questi devono necessariamente risultare privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non essere già titolari di pensione.
A risultare esclusi da questa “pace contributiva 2.0”, sono quindi i lavoratori iscritti alle casse professionali, gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri o le persone che fanno parte dei fondi di previdenza dell’Unione europea.
Bisogna inoltre avere almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda.
I requisiti per accedere alla pace contributiva
La pace contributiva di quest’anno è destinata esclusivamente ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione. Il riscatto potrà avvenire solo per i periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da alcun tipo di contribuzione, come ad esempio presso casse di categoria.
Se l’Istituto nota ad esempio una contribuzione presso le casse per liberi professionisti, essendo queste escluse dal beneficio, non si potrà accedere alla pace contributiva. Questo vale anche nel caso in cui l’assicurato, dopo la presentazione della domanda, dovesse acquisire anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996. “L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi”, precisa l’Inps.
È possibile riscattare al massimo 5 anni, versando i relativi contributi che saranno equiparati alla contribuzione ordinaria da lavoro. I periodi di vuoto contributivo devono essere compresi tra il 31 dicembre 1995 e l’1 gennaio 2024.
La determinazione di questi anni, non necessariamente continuativi, non deve tenere conto di eventuali periodi già riscattati in passato, con riferimento al triennio 2019-2021. Chiunque avesse già beneficiato di questa procedura non sarà penalizzato, anzi, potrà avvantaggiarsi pienamente. In pratica, alcuni soggetti potranno riscattare complessivamente fino a dieci anni di vuoto contributivo.
Il versamento
L’onere di riscatto calcolato dall’Inps può essere versato in unica soluzione oppure in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro e senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
Tuttavia, la rateizzazione non può essere sempre concessa: stando alla circolare, “la rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari”. In questi casi, la somma prevista dovrà essere versata in una soluzione unica.
Come fare domanda
La domanda per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione si può inviare esclusivamente nel biennio 2024/2025, quindi deve essere trasmessa entro il 31 dicembre 2025. A presentarla può essere il diretto interessato, i suoi superstiti o i suoi parenti e affini entro il secondo grado, ma anche il datore di lavoro, che può sostenere il relativo onere utilizzando i premi di produzione che spettano al dipendente. L’onere di riscatto può essere dedotto dal reddito complessivo di chi lo sostiene. Ciò a differenza della prima versione, che vedeva l’onere detraibile dall’imposta lorda al 50%.
La domanda si può inviare online andando sul portale Inps nella propria area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” e andando poi su “Riscatti”.
In alternativa, è possibile utilizzare il numero verde gratuito 803 164 da telefono fisso o 06 164164 da cellulare o rivolgersi ai patronati e agli intermediari abilitati che offrono servizi telematici per assistere nella compilazione e nell’inoltro della domanda.