Vacanze rovinate, ecco come tutelarsi in ogni situazione
Quali sono le tutele previste per i viaggiatori, in caso di vacanze completamente rovinate? A disciplinare alcune situazioni nelle quali potrebbero trovarsi i viaggiatori è il Codice del Turismo.
Nel caso in cui le variazioni sul programma di viaggio, che vengono apportate direttamente da chi lo ha organizzato, vanno ad incidere pesantemente sulla prestazione contrattuale, il turista ha diritto a recedere dal contratto.
Ma vediamo come sono tutelate e come tutelarsi nelle sedi opportune.
Vacanze rovinate? Le norme che tutelano i viaggiatori
Organizzarsi le vacanze da solo o affidarsi ad un tour operator?
Affidarsi a dei professionisti, sicuramente, permette di risparmiare e di trovarsi un pacchetto completo e che può soddisfare anche i palati più fini. Può accadere, però, che le vacanze non vadano proprio come si sognava o si sperava.
Si pensava di arrivare in un posto da favola, ma alla fine si è vissuto un vero e proprio incubo.
Ultimamente sono sempre di più i consumatori che preferiscono organizzare le vacanze in totale e completa autonomia.
Soprattutto da quando i viaggiatori hanno preso confidenza con il digitale. Se un tempo c’erano delle piattaforme sofisticate di tour operator, oggi, invece, ci sono dei siti internet che sono dei veri e propri operatori del turismo.
Questo è il motivo per il quale sarebbe necessario creare una nuova normativa, che potesse regolamentare ogni tipo di contenzioso, che si aprisse durante il processo di acquisto e di godimento del servizio offerto.
Le situazioni che si vengono a generare, nel momento in cui ci si trova ad acquistare un viaggio o una qualsiasi vacanza possono essere molteplici. È importante, però, provvedere a fare una netta distinzione.
Nel momento in cui viene acquistato un pacchetto vacanze, è necessario distinguere se l’operazione avviene attraverso un tour operator – anche se piccolo, ma pur sempre riconosciuto e registrato – o un privato e comunque vada al di fuori di un pacchetto turistico.
Nel primo caso la tutela è regolamentata dal Codice del Turismo, nella seconda ipotesi intervengono le norme del Codice Civile, senza che sia coinvolta direttamente la disciplina che regolamenta il turismo e gli acquisti di un viaggio.
Codice del Turismo: cosa stabilisce
Il Codice del Turismo ha il merito di disciplinare una serie di situazioni relative all’acquisto di un pacchetto vacanze.
Tra le ipotesi che sono regolamentate rientra la modifica, da parte dell’organizzatore, delle condizioni o delle caratteristiche principali dei servizi turistici, che sono andati a comporre il pacchetto.
In questo particolare caso, deve essere valutata l’incidenza che questi cambiamenti hanno sulla prestazione che viene offerta.
Nel caso in cui le variazioni del programma vadano ad incidere in maniera significativa sulla prestazione contrattuale, il cliente può:
- accettare la modifica proposta;
- recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso;
- accettare eventualmente un pacchetto sostitutivo.
Nel caso in cui l’organizzatore abbia intenzione di modificare una o più delle caratteristiche del pacchetto turistico, deve comunicarlo in modo chiaro e preciso, indicando, per iscritto, le modifiche proposte e se comportino una variazione della spesa.
Se il cliente vuole recedere dal pacchetto vacanze, il tour operator può proporre un pacchetto alternativo di qualità equivalente o superiore a quello acquistato in origine.
Il tour operator può offrire al viaggiatore anche un pacchetto turistico di qualità o a costo inferiore, a condizione che venga riconosciuta al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
Volo in ritardo o cancellato
Nel caso in cui il volo subisca un ritardo o una cancellazione, la prima cosa da valutare e se la compagnia aerea sia nazionale o straniera: il regolamento varia a seconda del paese di appartenenza.
Le compagnie, che hanno sede in un paese dell’Unione europea, rispondo al Regolamento Ue 261 del 2004, il quale riconosce i seguenti diritti ai viaggiatori:
- la sistemazione sul primo volo disponibile di un’altra compagnia;
- il rimborso del biglietto;
- il risarcimento per eventuali disagi e danni subiti.
Nel caso in cui l’annullamento sia stato comunicato con dovuto anticipo rispetto alla data del volo o nel caso in cui il ritardo o la cancellazione siano imputabili a circostanze eccezionali – come ad esempio il maltempo – non è previsto alcun rimborso.